Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague grounds and lack of specific legal criticism against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Samuele Consoli inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Consoli challenged the lower court's conviction for two violations of Article 624-bis and minor intentional injuries, arguing for a mental defect and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as vague, reiterative of issues already resolved by the territorial court, and lacking the specific argumentation required for a valid legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, and merely reiterative of issues already adequately resolved by the lower court without sufficient legal criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSOLI SAMUELE nato a CATANIA il 28/11/1994 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Samuele Consoli ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 30 settembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Catania il 27 maggio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di due violazioni dell'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. (capi sub lett. A e B dell'editto) e del reato di lesioni voiontarie lievi (lett. C), fatti tutti, commessi il 12 maggio 2022, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche valutate equivalenti alla recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo in riferimento al mancato riconoscimento del vizio di mente; con il secondo in relazione alla mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. L'impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono in alcun modo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Entrambi i motivi indicati risultano peraltro meramente reiterativi di altrettante questioni già poste e già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente e non illogica, supportata da sufficiente esame delle deduzioni difensive (che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata), motivazione con cui l'impugnazione, a ben vedere, non si confronta.
Ed è appena il caso di notare che le attenuanti generiche sono state riconosciute dal Tribunale. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma