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Ordinanza — n. 12273/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague grounds and lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenico De Palo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for immediate acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, claiming the lower courts failed to properly apply this provision. The court rejected this claim as the appeal was manifestly unfounded, vague, and lacked the specific argumentation required to challenge the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are vague and do not constitute a specific legal critique, and the request for immediate acquittal is unjustified after prior convictions.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague grounds immediate acquittal Criminal Procedure Code procedural costs risarcimento del danno civile denuncia penale domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge, non essendo stato l'imputato immediatamente prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti nel caso di specie.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 129 cod. proc. pen
2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge, non essendo stato l'imputato immediatamente prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti nel caso di specie.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALO DOMENICO nato a BARI il 05/07/1988 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Domenico De Palo ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari l'11 gennaio 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bari il 27 gennaio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 5 febbraio.2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge, non essendo stato l'imputato immediatamente prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti nel caso di specie. 3.11 ricorso è, con ogni evidenza, manifestamente infondato: rispetto alla decisione impugnata, che è congruamente e logicamente motivata, il ricorso prospetta una deduzione estremamente vaga e del tutto aspecifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Né la richiesta di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., pur dopo una "doppia conforme" di condanna nei gradi di merito, è in alcun modo giustificata dal ricorrente. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14