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Ordinanza — n. 12272/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague grounds and failure to justify sentencing deviation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court imposed a sentence exceeding the statutory minimum without adequate justification. The court rejected this claim, noting the appeal's grounds were vague and failed to engage with the specific reasoning provided in the lower court's decision regarding the sentencing deviation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are vague and fail to provide a specific, argumentative critique of the contested judgment, particularly when the lower court has logically justified any deviation from the statutory minimum.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague grounds sentencing deviation statutory minimum procedural costs deposizioni attendibili perito indipendente facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 133 c.p.
La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAZDIKOVA NIKOLA natcl1/4i121/05/1988 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Drazdikova Nikola ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 18 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Rimini il 19 luglio 2018, all'esito del dibattimento, la ha riconosciuta responsabile dei reati di detenzione illecita e di cessione di stupefacenti, fatti, qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi I'll novembre 2015, in conseguenza condannandola, con le circostanze attenuanti generiche ed operato l'aumento per la continuazione, alla pena stimata di giustizia.

2. La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello, a suo avviso, confermato una pena superiore al minimo edittale senza fornire al riguardo idonea giustificazione, Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. Infatti, rispetto alla decisione impugnata, che è congruamente e logicamente motivata in tema di trattamento sanzionatorio, l'impugnazione prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710); in ogni caso, il ricorso trascura che il lieve discostamento dal minimo edittale risulta congruamente e logicamente giustificato alla penultima pagine dalla sentenza impugnata, con la quale il ricorso omette il doveroso confronto. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,