Cassation appeal dismissed as inadmissible due to vague grounds and lack of specific argumentation against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto Giacalone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Giacalone argued that the lower court erred in establishing his criminal responsibility and failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as vague, repetitive, and lacking the specific argumentation required to challenge the sufficient and logical reasoning of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, and merely reiterative of issues already adequately resolved by the lower court without sufficient argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE ALBERTO nato a MARSALA il 29/01/1990 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Alberto Giacalone ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo 1'8 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Marsala il 19 maggio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 febbraio 2020, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena ritenuta di giustizia. 2.11 ricorrente si affida a due motivi, entrambi denunzianti promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge: quanto all'an dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato; e quanto al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.
Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. L'impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Entrambi i motivi risultano peraltro meramente reiterativi di altrettante questioni già poste e già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente e non illogica, supportata da adeguato esame delle deduzioni difensive, motivazione (che si rinviene alle pp. 3-6 della sentenza impugnata) con cui l'impugnazione, a ben vedere, non si confronta adeguatamente. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i