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Ordinanza — n. 12269/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague grounds and lack of specific argumentation against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12269/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Camema Ilir inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing violations regarding aggravating circumstances, fault, and sentencing logic. The court rejected these claims as vague, repetitive, and failing to provide the specific argumentation required to effectively critique the lower court's well-reasoned judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are vague, repetitive, and fail to provide specific argumentation against the lower court's decision, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague grounds lack of argumentation repetitive claims drug trafficking conviction procedural costs manifestly unfounded obbligo di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 80 d.P.R. n. 309/1990
2.11 ricorrente si affida a tre motivi: con il primo lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R.
Art. 59, comma 2, cod. pen.
309 del 1990; con il secondo censura violazione dell'art. 59, comma 2, cod. pen., per mancata verifica della colpa richiesta per la configurazione dell'aggravante dell'ingente quantità di droga; con il terzo motivo denunzia violazione degli artt.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
L'impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMEMA ILIR nato il 26/07/1977 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; n Motivi della decisione 1.Camema Ilir ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari l'11 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Foggia il 28 gennaio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 4 novembre 2021, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, operata la diminuzione per il rito, alla pena ritenuta di giustizia. 2.11 ricorrente si affida a tre motivi: con il primo lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; con il secondo censura violazione dell'art. 59, comma 2, cod. pen., per mancata verifica della colpa richiesta per la configurazione dell'aggravante dell'ingente quantità di droga; con il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e, nel contempo, illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante.

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. L'impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Tutti i motivi indicati risultano peraltro meramente reiterativi di altrettante questioni già poste e già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente e non illogica, supportata da adeguato esame delle deduzioni difensive (che si rinviene alle pp. 3-6 della sentenza impugnata), motivazione con cui l'impugnazione, a ben vedere, non si confronta adeguatamente. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in