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Ordinanza — n. 12261/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12261/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12261/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEJAOUI MOHAMED (CUI 0339C62) nato il 20/10/1984 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Bejaoui Mohamed ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze 1'8 luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pisa il 28 maggio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 12 aprile 2018, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2.11 ricorrente si affida a due motivi con cui lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo: quanto alla scelta del trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.); e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 12 aprile 2018, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2.11 ricorrente si affida a due motivi con cui lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo: quanto alla scelta del trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.); e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).

Parole chiave

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conferma della competenza decisione incidentale impugnabile valutazione dell'idoneità medica cancellazione dall'albo avvocati revisione della sentenza penale godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
2.11 ricorrente si affida a due motivi con cui lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo: quanto alla scelta del trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.); e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art.
art. 62-bis cod. pen
pen.); e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEJAOUI MOHAMED (CUI 0339C62) nato il 20/10/1984 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Bejaoui Mohamed ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze 1'8 luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pisa il 28 maggio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 12 aprile 2018, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2.11 ricorrente si affida a due motivi con cui lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo: quanto alla scelta del trattamento sanzionatorio (art. 133 cod. pen.); e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. L'impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni estremamente vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), aventi entrambe ad oggetto il trattamento sanzionatorio, che risulta, in realtà, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sia quanto alla scelta del medio edittale (in considerazione della quantità di droga, della pluralità di sostanze e della non occasiónalità della condotta, v. p. 4 delle sentenza) sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (essendosi valorizzata al riguardo, più che i precedenti di polizia, la mancata emersione di elementi positivi: v. p. 34 della sentenza impugnata). 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma