Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12256/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague arguments and lack of specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Simonetti against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court's reasoning was insufficient and requested immediate acquittal, though no actual recidivism penalty increase was applied in the contested judgment. The court rejected these claims as vague, non-specific, and outside the scope of admissible cassation grounds under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, or do not fall within the statutory categories of reviewable errors, particularly regarding alleged insufficiency of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal vague arguments insufficient motivation immediate acquittal Code of Criminal Procedure responsabilità penale dei minori alibi momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 cod. proc. pen.
In ogni caso, la asserita "insufficienza" della motivazione non rientra nel novero delle ipotesi di ricorribilità per cassazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., che contempla altra casistica.
Art. 129 cod. proc. pen.
2.11 ricorrente si affida a due motivi: con il primo lamenta vizio di motivazione, che sarebbe insufficiente ovvero priva di completezza, a tal punto che l'imputato andrebbe immediatamente prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
2.11 ricorrente si affida a due motivi: con il primo lamenta vizio di motivazione, che sarebbe insufficiente ovvero priva di completezza, a tal punto che l'imputato andrebbe immediatamente prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 606 cod. proc. pen
In ogni caso, la asserita "insufficienza" della motivazione non rientra nel novero delle ipotesi di ricorribilità per cassazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., che contempla altra casistica.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMON ETTI ALESSANDRO nato a PALERMO il 20/03/2001 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Alessandro Simonetti ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 29 novembre 2022, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Palermo il 25 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 16 dicembre 2019, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva reiterata ed infraquinquennale, alla pena di giustizia, invece, ha riconosciuto la contestata recidiva come infraquinquennale; con conferma nel resto. 2.11 ricorrente si affida a due motivi: con il primo lamenta vizio di motivazione, che sarebbe insufficiente ovvero priva di completezza, a tal punto che l'imputato andrebbe immediatamente prosciolto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; con il secondo motivo, svolto in via subordinata, chiede che venga eliminato l'aumento operato per la recidiva. 3.11 ricorso è, con ogni evidenza, manifestamente infondato: rispetto alla decisione impugnata, che è congruamente e logicamente motivata, il ricorso prospetta deduzioni estremamente vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

In ogni caso, la asserita "insufficienza" della motivazione non rientra nel novero delle ipotesi di ricorribilità per cassazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., che contempla altra casistica. Né la richiesta di immediato proscioglimento, pur dopo una "doppia conforme" di condanna nei gradi di merito, è in alcun modo giustificata dal ricorrente. Quanto alla prospettazione indicata in via subordinata, è appena il caso di accennare che nel caso di specie nessun aumento sanzionatorio vi è stato per la recidiva, essendo state le circostanze di segno opposto bilanciate con esito di equivalenza.

Risulta palese, quindi, la aspecificità della prospettazione difensiva. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R