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Ordinanza — n. 12255/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific argumentation against the lower court's reasoning. The appellant, Antonio Orrù, challenged convictions for traffic evasion and failure to render aid, citing vague complaints about the absence of subjective and objective elements in the facts. The court rejected these claims as mere repetitions of issues already adequately addressed by the appellate judges without providing a new, specific critique of the legal arguments used.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are vague and do not constitute a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning, but rather merely repeat previously dismissed points.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation traffic evasion offense failure to render aid procedural defect appeal deposizione inattendibile oltraggio alla corte gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 189, comma 6, d. lgs. n. 285/1992
Art. 189, comma 7, d. lgs. n. 285/1992

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Rispetto alla decisione impugnata il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU' ANTONIO nato a CAGLIARI il 15/04/1974 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Antonio Orrù ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari il 12 luglio 2022, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Oristano il 14 luglio 2021 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di "fuga" (capo A) e di omissione di soccorso stradale (capo B), di cui, rispettivamente, ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, fatti commessi in unità di tempo e di azione il 10 giugno 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di motivazione, quanto: al tema del motivo di appello concernente la dedotta insussistenza dell'elemento sia oggettivo che soggettivo della fattispecie di cui all'art. 189, comma 6, del d. 1gs. n. 285 del 1992; e alla ritenuta insussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 189, comma 7, del codice della strada. 3.11 ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della penale responsabilità in relazione ad entrambi gli illeciti.

Rispetto alla decisione impugnata il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 3-7 della sentenza di appello) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il