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Ordinanza — n. 12251/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of fault in prior rejection of recidivism argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of a drug trafficking conviction, arguing that the trial court failed to explicitly exclude a contested recidivism under Article 99 of the Penal Code. The court rejected this, noting that the lower judges had already thoroughly addressed and dismissed the recidivism argument with sufficient reasoning regarding the appellant's dangerousness and prior criminal history. Consequently, the appeal was deemed inadmissible because the rejection of the ground was not arbitrary, and no fault existed in the lower court's decision-making process.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's rejection of a ground is not arbitrary and lacks fault, rendering the cassation remedy unavailable despite the appellant's dissatisfaction with the reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of fault in rejection recidivism exclusion Article 99 Penal Code Article 616 Criminal Procedure Code drug trafficking conviction cassation appeal dismissal altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale censura promiscuamente violazione di legge in riferimento all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Palermo il 13 aprile 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e 30.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 99 cod. pen
2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale censura promiscuamente violazione di legge in riferimento all'art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI GAETANO nato a PALERMO il 26/10/1969 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; n Motivi della decisione 1.Gaetano Capizzi ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Palermo il 16 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il G.U.P. del Tribunale di Palermo il 13 aprile 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e 30.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere coltivato e detenuto illecitamente a fini di spaccio stupefacente del tipo cocaina, con recidiva reiterata e specifica, fatto commesso il 23 luglio 2021. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale censura promiscuamente violazione di legge in riferimento all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 3.11 ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con idonee argomentazioni in fatto e in diritto, nella sentenza impugnata (alla p. 5).

In particolare, i giudici territoriali hanno illustrato, in maniera ampia e ben argomentata, le ragioni per cui è stata confermata l'applicazione della contestata recidiva. In particolare, si è tenuto conto della pluralità dei precedenti ascritti al ricorrente, sia specifici che non, trattandosi di imputato da anni dedito al traffico di stupefacenti, nonché a rapine e a furti, fatti che - hanno spiegato i Giudici di merito - confermano la spiccata capacità a delinquere del reo e la sua propensione per la commissione di reati anche, e non solo, della stessa specie, trattandosi di elementi che denotano quell'aggravio di pericolosità richiesto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen.

Si tratta di motivazione sufficiente, non incongrua e non illogica, ergo: insindacabile in sede di legittimità. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il