Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement agreement waiving all appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment was based on a settlement agreement where both parties waived all appeal grounds except for sentencing. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that the settlement explicitly covered all such issues. Consequently, the appeal was rejected de plano without substantive review of the legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.: When an appeal is based on a settlement agreement where parties have waived all grounds for appeal, a subsequent cassation appeal is inadmissible de plano.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUIOURA MOHAMMED nato il 23/03/1981 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Nouioura Mohammed ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 17 novembre 2022 la Corte di appello di Brescia, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Brescia il 3 maggio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione degli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 18 aprile 2022, condannandolo alla pena di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, quanto alla verifica circa la non ricorrenza di cause che impongano il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.
L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2