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Ordinanza — n. 12247/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to timely object to witness exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12247/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Valenzise Maurizio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural nullity rules by failing to examine a previously admitted defense witness and omitting a decisive proof. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting they merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing the specific, reasoned critique required by law.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific and reasoned arguments against the judgment, and the party must immediately object to procedural nullities regarding witness exclusion to avoid their cure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation procedural nullity cure witness exclusion objection reiteration of prior grounds asserzione difendibile legittimazione a contestare licenza eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
4.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod.
Art. 182, comma 2 c.p.p.
«La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod.
art. 616 cod. proc. pen
4.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
4-6 della sentenza impugnata), dovendosi pertanto considerare gli stessi non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra le numerose altre, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli
4), in continuità con condivisibili precedenti di legittimità (Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv.
Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello
pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata»; nello stesso senso Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv.
Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise
Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: VALENZISE MAURIZIO nato a REGGIO CALABRIA il 02/02/1974 avverso !a sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione 1.Valenzise Maurizio ha proposto, a mezzo di Difensore, ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 6 dicembre 2022 ha integralmente confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Roma che 1'11 novembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.. 285, per aver guidato un autoveicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, il 3 giugno 2018. 2.11 ricorrente lamenta inosservanza di norme processuale, stabilite a pena di nullità, in relazione all'omesso esame di testimone la cui deposizione era stata ritualmente ammessa e con riguardo alla mancata assunzione di una prova decisiva.

3. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pp. 4-6 della sentenza impugnata), dovendosi pertanto considerare gli stessi non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra le numerose altre, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Con specifico riferimento alla mancata escussione di teste a difesa già ammesso, la Corte di merito ha già evidenziato (p. 4), in continuità con condivisibili precedenti di legittimità (Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli, Rv. 257891:

«La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata»; nello stesso senso Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210, e, recentemente, Sez. 5, n. 16976 del 12/0272020, Polise, Rv. 279166), che non vi è stata opposizione alla chiusura dibattimentale da parte della Difesa a fronte della mancata escussione della prova a discarico. 4.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 Il Consigl. e estenso