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Ordinanza — n. 12130/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for continuity between crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12130/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giovanni Giuliani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court's refusal to recognize continuity between crimes justified by the significant time gap, different execution methods, and lack of evidence proving premeditation from the first offense. Consequently, the appeal was rejected as unfounded and generic, failing to challenge the logical assessment of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 81, comma 2, c.p.: The continuity between crimes requires proof of premeditation spanning the entire period; without specific evidence linking the offender's intent from the first crime to subsequent acts, the continuity cannot be recognized, and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity premeditation requirement inadmissible appeal autonomous criminal resolutions time gap between crimes lack of evidence court costs and fine chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 81, comma 2, c.p.
309/90 commesso nel mese di dicembre del 2013), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 73 d.P.R. 309/90
Art. 74 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANI GIOVANNI nato a CRISPIANO il 18/12/1967 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Giovanni Giuliani, sin dalla consumazione del primo reato (violazione dell'art.73 d.P.R. 309/90 commesso nel mese di dicembre del 2013), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi (violazione degli artt.73 e 74 d.P.R. 309/90 commessi nel maggio 2018 e fino al giugno del 2019) tenuto conto della distanza temporale tra essi, delle diverse modalità esecutive (visto, ad esempio, che per il primo reato egli aveva agito da solo) e della mancata allegazione, da parte dell'interessato, di specifici elementi a sostegno della propria istanza e, in particolare, che già nel 2013 egli avesse previsto di entrare a far parte di una associazione per delinquere.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 ma