Italian court dismisses appeal regarding extended detention regime due to lack of legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Gallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal failed to challenge the substantive legal evaluation of Gallo's continued danger and links to organized crime. Consequently, the lower tribunal's decision extending his differentiated detention regime was upheld as legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis l. 354/1975; Art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen.: The court's assessment of a prisoner's capacity to maintain contacts with criminal associations constitutes a substantive merit review, not a mere procedural check, and appeals limited to factual rebuttal without legal argumentation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 18/03/1960 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso di Francesco Gallo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1 - , Sentenza n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 - 01);
Rilevato, in particolare, che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità dell'odierno ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che egli è considerato il capo reggente dell'organizzazione camorristica denominata clan Gallo fondata dal fratello Pasquale Gallo e che detto sodalizio è ancora attivo nel territorio di Torre Annunziata) e la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i