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Ordinanza — n. 12127/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it involves merits arguments outside the scope of the jurisdictional review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate the factual merits of the case rather than addressing legal errors. The lower court had found the appellant guilty of failing to comply with an expulsion order without justification, a determination supported by sufficient evidence. The Supreme Court ruled that such substantive re-examination is strictly prohibited in a jurisdictional proceeding, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/98; In a jurisdictional appeal, the court cannot re-evaluate the factual merits or propose alternative readings of evidence, limiting review strictly to legal errors and logical consistency of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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jurisdictional appeal merits review prohibition expulsion order compliance Cassa delle ammende legal error vs factual error riesame del decreto espulsione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/98
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODIGIE KENNEDY nato il 21/12/1995 avverso la sentenza del 11/10/2023 del GIUDICE DI PACE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorrente Odigie Kennedy pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sollecita, in realtà, apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e che, pertanto, l'impugnazione è manifestamente infondata; Considerato, infatti, che il Giudice di pace di Treviso - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto dimostrata la sussistenza del reato di cui all'art.14, comma 5 -ter, d.lgs. 286/98 con riferimento sia all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo, evidenziando che l'imputato era a conoscenza del provvedimento di espulsione e che non vi aveva adempiuto senza fornire alcun giustificato motivo;

Rilevato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio che è operazione non consentita in sede di legittimità e che, comunque, non si confronta in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal Giudice di pace per giungere ad un giudizio di penale responsabilità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo