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Ordinanza — n. 12126/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian prison court dismisses appeal claiming copied conclusions and procedural errors regarding hygiene supplies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12126/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Francesco Turiano's appeal against the Perugia Prison Supervision Tribunal inadmissible. Turiano argued the tribunal's order was a mere copy of the prison administration's conclusions and incorrectly rejected the alternative request for cotton napkins. The court rejected these claims, finding the original decision provided adequate and coherent reasoning regarding the table's hygiene materials, which precluded a new evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested decision contains adequate and coherent motivation addressing alternative hypotheses, thereby precluding the court from ordering a different evaluation.

Parole chiave

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prison supervision appeal violation of motivation copy and paste error procedural irregularities hygiene supplies request alternative hypothesis court of cassation amministrazione penitenziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da Turiano Francesco avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di acquistare una tovaglietta in plastica o alternativamente in cotone;

Rilevato nel ricorso si deduce il vizio di motivazione e la violazione di norme procedimentali in quanto il provvedimento impugnato sarebbe un copia e incolla delle conclusioni dell'Amministrazione penitenziaria e che sarebbe errata la conclusione del Tribunale per cui la richiesta subordinata di acquistare una tovaglietta di cotone è infondata in quanto estranea al perimetro dello scrutinio del decidente; Rilevato che le doglianze sollevate nel ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, diversamente da quanto indicato nel ricorso, fornisce una motivazione adeguata e coerente anche con riferimento alle ipotesi alternative e ciò facendo riferimento alle caratteristiche del tavolo, ricoperto da materiale idoneo a garantirne l'igiene e la pulizia;

Rilevato che tale motivazione non è apparente e che pertanto il ricorso, che sollecita una diversa e alternativa valutazione, non è consentito; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.