Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12125/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded claims regarding unitary criminal design under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12125/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Hamidovich Sefika inadmissible due to manifestly unfounded complaints. The appellant argued that the lower court failed to recognize a unitary criminal design across multiple property crimes committed over several years. The court rejected this, stating that the temporal gaps and distinct locations between offenses preclude a single criminal plan, rendering the legal arguments baseless.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 cod. pen.; The court rejects appeals alleging a unitary criminal design when the offenses are separated by significant time and space, as such facts do not demonstrate a continuous criminal program.

Parole chiave

Generato dall'IA
unitary criminal design Art. 81 Penal Code manifestly unfounded appeal inadmissibility of recourse property crimes criminal intent continuity separation of offenses altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.
art. 495 cod. pen
tra i reati oggetto delle sentenze pronunciate Tribunale di Bologna (reato ex art. 495 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 dei 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 dei 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 dei 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIDOVICH SEFIKA nato il 24/02/1958 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Hamidovic Sefika di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze pronunciate Tribunale di Bologna (reato ex art. 495 cod. pen. commesso il 13/1/2009 a Bologna), Tribunale di Pisa (ex art. 624 e 625, commesso 1'8/2/2016 a Pisa), Tribunale di Firenze (ex art. 81 e 496 cod. pen. commessi a Firenze e Pisa sino al 27/8/2013), Tribunale di Pisa (ex art. 56 e 624,625, commesso il 12/6/2019), Corte di Appello di Venezia (ex artt. 56, 628, comma 2, cod. pen, 582, 585 e 495 cod. pen., commessi a Venezia);

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che reati si riferiscono a reati per lo più omogenei, delitti contro il patrimonio, e in un contesto temporale, comunque, coerente con l'esistenza di un disegno unitario; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, in assenza di elementi concreti, emerge che i fatti sono stati commessi a distanza di tempo, in genere circa un anno se non di più, e in contesti spaziali distanti tra loro (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 dei 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) e ciò anche evidenziando che la commissione dei molteplici reati è piuttosto significativa di un programma di vita improntato al crimine, incompatibile con l'applicazione dell'istituto invocato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend