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Ordinanza — n. 12124/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12124/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12124/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MOSCAGIURO G)OVANNI nato a MOTTOLA il 20/10/1970 nel procedimento a carico di: CORRADO CATERINA nato a AMENDOLARA il 13/11/1958 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che in data 1912/2023 Moscagiuro Giovanni, anche nell'interesse di De Crescenzo Daniela, quale parte civile costituita nei confronti di Corrado Caterina e Di Giuseppe Elisabetta, la notifica dell'avviso per l'udienza fissata avanti la Sezione Quinta penale di questa Corte per la correzione di un errore materiale contenuto in un'ordinanza emessa dalla Sezione Settima penale- ha inviato una memoria con la quale, oltre indicare i propri dati personali corretti- ha richiesto di che si procedesse a una nuova e diversa qualificazione dei fatti contestati alle imputate e che gli atti venissero perciò trasmessi alla corte di Appello di Taranto;

Regesto Legislator

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art 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12124/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la richiesta pervenuta è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità della richiesta segue la condanna del ricorrente Moscagiuro Giovanni al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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vizi procedurali documenti mancanti censura dell'accertamento dei fatti prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ritiro della domanda di revisione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art 613 cod. proc. pen
Rilevato che la richiesta, non meglio qualificata, è stata comunque redatta personalmente dalla parte civile, peraltro costituita in un processo la cui pronuncia è già divenuta irrevocabile; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MOSCAGIURO G)OVANNI nato a MOTTOLA il 20/10/1970 nel procedimento a carico di: CORRADO CATERINA nato a AMENDOLARA il 13/11/1958 avverso l'ordinanza del 07/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che in data 1912/2023 Moscagiuro Giovanni, anche nell'interesse di De Crescenzo Daniela, quale parte civile costituita nei confronti di Corrado Caterina e Di Giuseppe Elisabetta, la notifica dell'avviso per l'udienza fissata avanti la Sezione Quinta penale di questa Corte per la correzione di un errore materiale contenuto in un'ordinanza emessa dalla Sezione Settima penale- ha inviato una memoria con la quale, oltre indicare i propri dati personali corretti- ha richiesto di che si procedesse a una nuova e diversa qualificazione dei fatti contestati alle imputate e che gli atti venissero perciò trasmessi alla corte di Appello di Taranto;

Rilevato che la richiesta, non meglio qualificata, è stata comunque redatta personalmente dalla parte civile, peraltro costituita in un processo la cui pronuncia è già divenuta irrevocabile; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato che la richiesta è sottoscritta dal solo Moscagiuro e che l'impugnazione, in assenza di procura speciale validamente rilasciata e conferita dalla signora De Crescenzo, è riferibile solo allo stesso;

Ritenuto che la richiesta pervenuta è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità della richiesta segue la condanna del ricorrente Moscagiuro Giovanni al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co