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Ordinanza — n. 12122/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to client's prior withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12122/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had previously withdrawn the legal action on February 8, 2024. The appellant, Luigi D'Alterio, sought to challenge a supervision tribunal order but had explicitly renounced the right to proceed. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: The withdrawal of an appeal by the appellant constitutes a supervening lack of interest, rendering the appeal inadmissible and subjecting the appellant to the payment of costs and fines.

Parole chiave

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withdrawal of appeal supervening lack of interest inadmissibility of appeal procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione condono delle spese procedurali spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 161 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO LUIGI nato a FORMIA il 25/09/1979 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della espressa rinuncia allo stesso effettuata da Luigi D'Alterio in data 8 febbraio 2024 e trasmessa per via telematica; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende, (l'art.616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.