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Ordinanza — n. 12121/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against parole board order due to serious corruption crime and lack of rehabilitation progress.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12121/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The lower court had rejected a request for alternative detention based on the gravity of the corruption crime and the absence of genuine rehabilitation efforts. The appellate court found the lower court's reasoning logical and non-arbitrary, noting that the appellant's request for a different merit assessment was legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 c.p.s.: Appeals against parole board decisions are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, particularly when the gravity of the crime and lack of rehabilitation justify continued observation measures.

Parole chiave

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parole appeal inadmissibility corruption crime severity alternative detention rejection rehabilitation progress failure legal fees and fine abbandono del procedimento penale decreto di non luogo a procedere mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 116 c.p.s.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE RAFFAELLA nato a VILLARICCA 11 11/11/1974 avverso l'ordinanza del 17/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio proposta da Raffaella Basile n considerazione della gravità del reato commesso (vicenda corruttiva nell'ambito del Tribunale di Napoli) e per il mancato inizio di un serio processo di affrancamento dalle logiche nelle quali è maturato il reato medesimo;

Ritenuto quindi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ritenuto, in modo non manifestamente illogico, necessario un periodo di osservazione inframuraria prima dell'eventuale ammissione della condannata ad una misura alternativa; Rilevato che la condannata rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere le sue istanze dirette ad ottenere una misura alternativa alla detenzione;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo