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Ordinanza — n. 12120/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming home detention equals house arrest under Article 657 Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12120/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Andrea Volonghi's appeal inadmissible, rejecting his claim that cumulative home detention measures equate to house arrest. The court found the lower court correctly distinguished these measures based on differing restrictions on personal liberty and the distinct nature of the underlying legal situations. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, and Volonghi was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 657 cod. pen.; Art. 168-bis cod. pen.; The imposition of home detention measures, even when cumulative with other obligations, does not constitute house arrest due to fundamental differences in the scope of restrictions on personal liberty and the legal prerequisites for their application.

Parole chiave

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home detention equivalence house arrest distinction Article 657 Criminal Code procedural inadmissibility manifestly unfounded appeal personal liberty restrictions Italian criminal procedure restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 657 cod. pen.
Rilevato che con il secondo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. pen. in relazione alla disparità che ci sarebbe con quanto previsto dagli artt.
Art. 168-bis cod. pen.
271043-01); Rilevato che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto le situazioni non sono assimilabili sul piano delle limitazioni imposte alla libertà personale, perché la messa alla prova comporta ex art. 168-bis cod, pen.
Art. 657-bis cod. pen.
Rilevato che con il secondo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod.
art. 657 cod. pen
Rilevato che con il secondo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 40070 del 05/06/2023, Chialina
Sez. 1, n. 10062 del 25/02/2020, Dines
Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, Curea
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLONGHI ANDREA nato a BRESCIA il 16/11/1974 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Volonghi Andrea di riconoscere la fungibilità della misura dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 657 cod. pen. in quanto l'obbligo di dimora, associato all'obbligo di presentazione alla p.g. tutti i giorni nonché al divieto di espatrio e a quello di allontanarsi dalle ore 20.30 di ogni giorno alle 7,00 di quello successivo sarebbero equiparabili agli arresti domiciliari;

Rilevato che con il secondo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. pen. in relazione alla disparità che ci sarebbe con quanto previsto dagli artt. 168 bis e 657 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo di ricorso è manifestamente infondata in quanto il giudice dell'esecuzione, facendo corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità sul punto ha dato conto delle ragioni per le quali l'imposizione anche cumulativa delle misure non ha determinato una restrizione della libertà personale paragonabile a quella degli arresti domiciliari, ciò anche con riferimento al divieto di allontanarsi, previsto per le sole ore notturne (Sez. 1, n. 40070 del 05/06/2023, Chialina, Rv. 285129 - 01;

Sez. 1, n. 10062 del 25/2/2020, Dines, n.m.Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043-01); Rilevato che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto le situazioni non sono assimilabili sul piano delle limitazioni imposte alla libertà personale, perché la messa alla prova comporta ex art. 168-bis cod, pen. una serie di obblighi tra cui la prestazione di lavoro di pubblica utilità per almeno due ore al giorno, nonché l'affidamento al servizio sociale, che può disporre anche l'obbligo di rapporti con una struttura sanitaria o limitazioni alla libertà di movimento o al divieto di frequentare determinati locali; l'argomento, inoltre, non è fondato anche perché si tratta di situazioni non assimilabili neanche sul piano dei presupposti, in quanto l'obbligo di dimora è una misura cautelare e ha quindi come presupposto l'attuale pericolosità del soggetto che vi è sottoposto che non è previsto per la messa alla prova (Sez. 1, Sentenza n. 40070 del 05/06/2023, Chialina, Rv. 285129 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);J Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d