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Ordinanza — n. 12118/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12118/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered with the special register. The appellant, Paolicchi Gabriele, personally submitted the document to the registry office, violating the mandatory requirement of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Appeals before the Court of Cassation must be signed by a defense attorney registered on the special roll; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal special defense register signature requirement procedural costs Cassation procedure allegazioni insufficientemente motivate permesso di promuovere un procedimento penale difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLICCHI GABRIELE nato a ROMA il 29/08/1981 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di RIMINI[dato avviso alle parti; i i udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicare la disciplina del reato continuato proposta da a Paolicchi Gabriele; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato a mezzo dichiarazione resa all'ufficio matricola;

Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i