Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds not listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant did not fall within the specific exceptions permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant alleged defects in the lower court's reasoning and sentencing, the law strictly limits appeals against Article 444 judgments to issues regarding the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Consequently, the court ruled that the appeal was improperly filed and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals against judgments rendered under Article 444 of the Code of Criminal Procedure are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on other defects, such as errors in reasoning or sentencing, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOVELLI COSIMO nato a TARANTO il 02/03/1997 avverso la sentenza del 24/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtdato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Taranto ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Giacovelli Cosimo la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 650,00 di multa dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui agli artt. 23, co. 3, L. 110/1975, 648 e 697 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e quanto alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci