Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding probation assignment in Italy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a request for probation assignment due to pending future crimes and insufficient time in detention for a positive prognosis. The court ruled that the lower court adequately explained its reasoning and that the appellant's complaint sought an impermissible reinterpretation of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has sufficiently motivated its refusal of probation assignment based on pending crimes and lack of treatment prognosis, and the appellant merely requests a different reading of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI PASQUALE nato a PALMA CAMPANIA il 18/08/1956 avverso l'ordinanza del 29/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Simonetti Pasquale in relazione alla pena in espiazione; Rilevato che con il ricorso e si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo specifico riferimento ai procedimenti pendenti per reati commessi successivamente a quelli oggetto dell'attuale titolo esecutivo e alla impossibilità di formulare (dato il breve periodo di detenzione subito) una prognosi positiva di efficacia trattamentale, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la misura dell'affidamento in prova non sia allo stato idonea; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co