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Ordinanza — n. 12113/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against penalty application as grounds are outside statutory limits for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Rino Solfrizzi inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law for challenging penalty application sentences. The appellant raised generic complaints regarding the motivation of the legal qualification and the appropriateness of the sentence, which are no longer valid reasons for cassation under the new procedural code. Consequently, the appeal was rejected outright, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against penalty application sentences are strictly limited to specific statutory grounds, and generic complaints regarding legal qualification or sentence appropriateness are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility penalty application sentence statutory grounds limitation generic complaint rejection court costs and fine motivi di cassazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4, 5 giugno 2018, n.38235); Rilevato che il ricorso di Rino Solfrizzi deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 5 giugno 2018, n.38235
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLFRIZZI RINO nato a TARANTO il 22/06/1970 avverso la sentenza del 01/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOcra-tWgisi5—alte—rraT-119s. udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen; Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che il ricorrente lamenta genericamente il vizio di motivazione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto ed alla congruità della pena , anch'essi non più compresi tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena (v., tra le tante: Sez. 4, 5 giugno 2018, n.38235); Rilevato che il ricorso di Rino Solfrizzi deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 20