Ordinanza — n. 12110/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALIAJ ERION nato il 05/11/1986 avverso l'ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Canaliaj Erion in relazione alla pena in espiazione; Rilevato che con il ricorso e si deduce il vizio di motivazione in relazione all'illogicità della stessa con riferimento alla condotta tenuta del condannato successivamente alla commissione del reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12110/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quinto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALIAJ ERION nato il 05/11/1986 avverso l'ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Canaliaj Erion in relazione alla pena in espiazione; Rilevato che con il ricorso e si deduce il vizio di motivazione in relazione all'illogicità della stessa con riferimento alla condotta tenuta del condannato successivamente alla commissione del reato;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pure dando atto del positivo percorso sino a ora effettuato, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la più ampia misura dell'affidamento in prova, considerata la gravità dei reati commessi e il poco tempo trascorso in regime di semilibertà, sia allo stato prematura; Rilevato che tale conclusione non risulta incoerente con la valutazione favorevole del percorso trattamentale sino a ora effettuato ma, piuttosto, dà conto in termini logici e condivisibili della ritenuta necessità che il reinserimento del condannato segua, nel caso di specie, una progressione graduale;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quinto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende