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Ordinanza — n. 12109/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding extended detention regime due to lack of legal merit and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12109/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Francesco Lamanna's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal failed to provide a reasoned legal challenge to the Tribunal of Surveillance's assessment of Lamanna's continued danger to society. Consequently, the decision was rejected because the arguments were merely factual rebuttals rather than valid legal censure of the original ruling.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis l. 354/1975; Art. 41-bis Ord. pen.: The appeal against a decision extending the differentiated detention regime must demonstrate a specific legal error in the assessment of the convict's capacity to maintain criminal contacts, not merely contest factual conclusions.

Parole chiave

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extended detention regime criminal organization contacts inadmissible appeal dangerousness assessment Tribunal of Surveillance legal merit requirement procedural inadmissibility collaboratore della Securitate

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis l. 354/1975
Ritenuto che il ricorso di Francesco Lamanna non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
Art. 41-bis Ord. pen.
94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v.
l. 94/2009

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 09/10/2018
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA FRANCESCO nato a CUTRO il 06/04/1961 avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso di Francesco Lamanna non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1 - , Sentenza n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 - 01);

Rilevato, in particolare, che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità dell'odierno ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che egli è considerato elemento di vertice della cosca 'ndranghetista che trova origine a Cutro, nonché uomo di fiducia e stretto collaboratore di Nicolino Grande Aracri) e la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v.

Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i