Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for manifestly unfounded legal and motivation violations. The court rejects the claim regarding the defendant's absence justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Di Falco Stefano of a crime under D.Lgs 159/2011 based on his absence from home, which he attempted to justify. The court found the appellant's defense arguments logically inconsistent with the medical appointment timing and rejected alternative hypotheses lacking evidentiary support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.: Appeals based on alleged inconsistencies in the evaluation of facts or motivation are inadmissible when the lower court's reasoning is logically coherent and the appellant fails to provide concrete evidence to substantiate alternative hypotheses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FALCO STEFANO nato a ERICE il 14/02/1983 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di arresto pronunciata dal Tribunale di Trapani del 19/10/2022 nei confronti di Di Falco Stefano in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla incoerenza della valutazione in ordine alla giustificazione fornita dal ricorrente circa la mancata presenza a casa;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e, così, anche le circostanze circa la giustificazione fornita dal ricorrente e le ragioni esposte risultano logiche e coerenti, ciò anche considerata l'orario di accesso alla guardia medica e la totale assenza di elementi dai quali poter desumere che l'orario indicato dal medico non era corrispondente a quello reale, elementi questi che la difesa, al di là di formulare mere ipotesi alternative, non ha in alcun modo allegato;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.