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Ordinanza — n. 12103/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12103/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANESSA ALESSANDRO nato a GROTTAGLIE il 09/09/1993 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Panessa Alessandro;

Regesto Legislator

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artt. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12103/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853); Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è pertanto consentita alcuna ulteriore censura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale procedura di rivendicazione nel pignoramento sospensione della procedura di fallimento ritiro dell'effetto sospensivo soppressione di prestazioni d'invalidità ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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artt. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che nel ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 129 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
pen.; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANESSA ALESSANDRO nato a GROTTAGLIE il 09/09/1993 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Panessa Alessandro;

Rilevato che nel ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati; Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto e che anche la questione relativa alla omessa motivazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr.

Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853); Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è pertanto consentita alcuna ulteriore censura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos