Ordinanza — n. 12101/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTRIERI ANTONIO nato a MONTALTO UFFUGO il 04/09/1963 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; • E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Antonio Intrieri sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi, tenuto conto che - quanto ai reati di cui alle sentenze sub 1) e 4) - le violazioni di legge, oltre ad essere ontologicamente e finalisticamente diverse, sono state realizzate con condotte estemporanee e perpetrate in circostante contingenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12101/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Antonio Intrieri sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi, tenuto conto che - quanto ai reati di cui alle sentenze sub 1) e 4) - le violazioni di legge, oltre ad essere ontologicamente e finalisticamente diverse, sono state realizzate con condotte estemporanee e perpetrate in circostante contingenti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTRIERI ANTONIO nato a MONTALTO UFFUGO il 04/09/1963 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Antonio Intrieri sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi, tenuto conto che - quanto ai reati di cui alle sentenze sub 1) e 4) - le violazioni di legge, oltre ad essere ontologicamente e finalisticamente diverse, sono state realizzate con condotte estemporanee e perpetrate in circostante contingenti.
Analogamente, il giudice dell'esecuzione ha escluso la identità del disegno criminoso tra i delitti di violazione della legge stupefacenti (di cui alla sentenza n.3) e quelli di associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti (sentenza sub 2) poiché i primi sono stati commessi individualmente dall'odierno ricorrente o con un soggetto estraneo al sodalizio criminoso e in epoca anteriore rispetto all'adesione di Antonio Intrieri all'associazione mafiosa. In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il