Italian Court dismisses appeal for lack of criminal continuity due to distinct crimes and time gaps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize criminal continuity between the defendant's offenses. The court found that the crimes, committed over a long period in different locations with varying types and victims, represented autonomous criminal resolutions rather than a planned series. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine for the inadmissible appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Criminal continuity requires a clear link of planning between offenses, which is absent when crimes are separated by significant time, different locations, and distinct criminal resolutions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARE GEORGE ADRIAN nato il 26/10/1985 avverso l'ordinanza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Mare George Adrian, sin dalla consumazione del primo reato (furto aggravato commesso il 10 ottobre 2016) avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi, tenuto conto della distanza temporale tra essi, dei luoghi di commissione in parte diversi, dei differenti tipi di reati e dei beni giuridici lesi non coincidenti.
In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo