Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of concrete facts regarding immediate acquittal obligation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Di Cillo's appeal inadmissible and ordered him to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to order immediate acquittal after he waived criminal liability grounds, citing Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal lacked concrete elements proving the lower court should have granted acquittal and offered no specific liberatory solutions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: An appeal challenging the failure to order immediate acquittal is inadmissible if it is generic and fails to provide concrete elements demonstrating why the appellate court should have adopted a liberatory pronouncement after the defendant waived liability grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CILLO GIUSEPPE nato a MINERVINO MURGE il 20/04/1964 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Trani del 3/07/2019 pronunciata nei confronti di Di Cillo Giuseppe, ha ridotto la pena ad anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa; Rilevato che con il ricorso si denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., evidenziando che l'obbligo gravante sulla Corte di appello di disporre il proscioglimento immediato sussiste anche nel caso in cui l'imputato, come nel caso di specie, rinunci ai motivi di appello sulla responsabilità penale;
Considerato che è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431); Considerato che il ricorso non prospetta concretamente soluzioni liberatorie e che è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de