Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12096/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual evaluation without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12096/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that police officers failed to verify the intercom or call the landline, and that a witness could not have heard the sound from inside the villa. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting the appellant had previously opened the door when called and thus bore the burden of proving the intercom malfunction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal challenging the factual assessment of evidence is inadmissible if it merely requests an alternative reading of the facts without presenting new elements or specific grounds for the alleged error.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual evaluation burden of proof repetitive grounds procedural costs condotta illecita della polizia prove acquisite tramite sorveglianza reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perché articolata in punto di fatto e tesa a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERRA PAOLO nato a CERIGNOLA il 11/11/1958 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 05/07/2018 nei confronti di Merra Paolo per i reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e art. 9, comma 2, I. n. 1423/1956, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi due di reclusione;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la superficiale ed erronea valutazione delle prove, evidenziando che gli operanti hanno omesso di verificare il corretto funzionamento del campanello dell'abitazione né proceduto ad effettuare alcuna chiamata al numero fisso dell'abitazione e che il testimone Perrotta non ha affermato di aver udito il campanello provenire dall'interno dall'abitazione né ciò sarebbe stato possibile attesa la distanza dal cancello della villa all'abitazione; Rilevato altresì che la doglianza è manifestamente infondata e generica in quanto, reiterando doglianze alle quali il provvedimento ha già risposto e omettendo di allegare l'atto dal quale si dovrebbe evincere il dedotto travisamento, non spiega neppure la decisività dell'argomento sostenuto, mancando il necessario confronto con la circostanza - valorizzata nel senso dell'esclusione di un malfunzionamento del citofono - secondo la quale in occasione dei precedenti controlli l'imputato, chiamato dagli operanti a mezzo del citofono, aveva sempre aperto la porta e con l'argomento secondo il quale spettava a lui verificare il suo funzionamento e dimostrare una situazione di caso fortuito;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perché articolata in punto di fatto e tesa a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende