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Ordinanza — n. 12091/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite appeal grounds regarding preventive measures and social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Michael Calaresu's appeal inadmissible because it raised issues not previously argued in the Court of Appeal. The appellant failed to cite the non-application of Article 131-bis of the Penal Code or the lack of reassessment of social danger following his home arrest. Consequently, the court ruled that new grounds cannot be introduced in cassation to avoid annulment based on apparent lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Grounds for cassation must have been raised in the appeal; new issues regarding preventive measures and social danger assessment are inadmissible if not previously contested to prevent annulment for lack of motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility preventive measures personal social danger reassessment appeal grounds requirement lack of motivation annulment misure cautelari misura di sicurezza penale minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
276806 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
276806 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi
Sez. 1, Sentenza n. 29475 del 01/03/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALARESU MICHAEL nato a SASSARI il 17/11/1992 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Michael Calaresu è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che l'odierno ricorrente non aveva censurato, con i motivi di appello, la mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. da parte del primo giudice e nemmeno la mancata rivalutazione della sua pericolosità sociale a seguito della sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari con la conseguente sospensione della misura di prevenzione oggetto della violazione di cui al capo di imputazione;

Ritenuto, al riguardo, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Considerato, altresì, che nel ricorso per cassazione non viene dedotto che le due questioni sopra indicate siano state prospettate all'esame della Corte di appello e che, inoltre, di esse manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata;

Ritenuto, in ogni caso, che in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, Sentenza n. 29475 del 01/03/2019 , Rv. 276806 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 m