Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to address appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court erred by not considering the defense's claim regarding the gun's non-functionality and by misapplying laws on the duty to report. The court rejected these arguments as generic and lacking specific comparison with the appellate court's detailed reasoning on the gun's potential future functionality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.; Artt. 2 e 7 legge n. 895/1967: An appeal is inadmissible if it is generic, fails to compare arguments with the lower court's reasoning, or seeks an alternative reading of facts without addressing the court's established logic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE SALVATORE nato a PALERMO il 04/06/1974 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 5/05/2021 pronunciata nei confronti di Albanese Salvatore, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi riguardi in relazione al furto in contestazione perché l'azione penale non poteva essere proseguita per carenza di querela e ha rideterminato la pena in relazione al solo reato di detenzione di arma comune da sparo in mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 360 cod. proc. pen. posto che i giudici di merito non avrebbero tenuto in adeguata considerazione la tesi difensiva secondo cui l'accertamento sul funzionamento dell'arma fosse irripetibile; Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967, posto che il giudice avrebbe dovuto riconoscere l'erroneo convincimento dell'imputato sulla non funzionalità dell'arma, e quindi sull'assenza di obbligo di denuncia;
Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e privo di confronto con le adeguate argomentazioni della Corte di appello, la quale ha evidenziato che non era prevedibile ex ante una alterazione del fucile a seguito delle operazioni della p.g. e che neppure risulta che tale esito si sia effettivamente verificato, anche accogliendo la prospettiva del consulente tecnico della difesa, e che, ad ogni modo, l'arma resta tale anche laddove non sia immediatamente funzionante ma possa divenire tale in forza di mera attività di manutenzione come quella che ipoteticamente sarebbe stata realizzata dai RIS nel caso di specie.
Considerato che il secondo motivo è inammissibile perché teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) senza peraltro confrontarsi con la adeguata motivazione resa dalla Corte di appello, la quale non ha ritenuto ragionevole che, in ragione delle circostanze del caso di specie, Albanese non avesse quantomeno il dubbio (che esclude l'errore) circa il carattere funzionante dell'arma; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.