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Ordinanza — n. 12089/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for compensation for inhuman detention due to lack of lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12089/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered on the special roll. The appellant, Ez Zayri Ahmed, personally submitted the request for compensation for inhuman detention without legal representation. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates such acts be signed by a qualified defender under penalty of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The appeal must be signed by a lawyer registered on the special roll of the Court of Cassation, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal special lawyer roll Cassation procedure signature requirement criminal procedure code divieto di trattamenti inumani indennizzo per carcerazione preventiva capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; .r udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. l'istanza ex art.
Art. 35-ter Ord. pen.
l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. volta al risarcimento da inumana detenzione ai sensi dell'art.
Art. 3 CEDU
volta al risarcimento da inumana detenzione ai sensi dell'art. 3 CEDU proposta da Ez Zayri Ahmed; Considerato che avverso tale provvedimento il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per Cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza (Sez.
Art. 613 cod. proc. pen.
L. 23/6/2017 n. 103
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZ ZAYRI AHMED nato il 09/06/1988 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; .r udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. volta al risarcimento da inumana detenzione ai sensi dell'art. 3 CEDU proposta da Ez Zayri Ahmed; Considerato che avverso tale provvedimento il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per Cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119), per l'effetto che l'impugnazione è stata correttamente trasmessa a questa Corte e che la stessa va qualificata come ricorso per Cassazione;

Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de