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Ordinanza — n. 12087/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks merits review outside the jurisdiction of the surveillance court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Naimoli's appeal inadmissible because it requested a substantive review of the surveillance court's decision, which falls outside the scope of a jurisdictional proceeding. The lower court had rejected Naimoli's request for a probationary service assignment, citing the lack of a critical revision period following his serious crime and the need for further observation. The Supreme Court ruled that the appellant's arguments regarding legal violations were unfounded since they merely sought a different evaluation of the merits already properly considered by the first instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against surveillance court orders are inadmissible if they seek a substantive re-evaluation of the merits rather than a correction of procedural errors or legal violations.

Parole chiave

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surveillance court appeal inadmissible appeal probationary service assignment substantive review jurisdictional proceeding motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIMOLI GIUSEPPE nato a SALERNO il 21/05/1955 avverso l'ordinanza del 08/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Giuseppe Naimoli sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in ragione del mancato inizio di una revisione critica rispetto al grave reato commesso e per la conseguente necessità di un congruo periodo di osservazione al fine di verificare il concreto livello di rieducazione raggiunto dall'odierno ricorrente;

Rilevato pertanto che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marz