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Ordinanza — n. 12085/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of personal domicile declaration in probation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12085/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted person failed to provide a personal domicile declaration for the probation request. Although the defense argued that residence certificates implied a tacit change of domicile, the court held that such evidence is insufficient to replace the mandatory formal declaration. Consequently, the lower tribunal's decision to reject the request was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 5; Art. 677, comma 2-bis, c.p.p.: A request for alternative measures must be accompanied by a personal domicile declaration by the non-detained convicted person, which cannot be substituted by indirect indications derived from procedural acts.

Parole chiave

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probation request domicile declaration inadmissibility procedural requirements Cassation appeal domicilio eletto cambiamento di domicilio permesso di domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, c.p.p.
SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666, comma 2, cod.
Art. 656, comma 5, c.p.p.
l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposta ex art. 656, comma 5, cod.
Art. 161, comma 1, c.p.p.
Art. 178, lett. c, c.p.p.
Art. 677, comma 2-bis, c.p.p.
pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis, cod.
Art. 656, comma 6, c.p.p.
l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposta ex art. 656, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti
Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FJERCE PAVLIN nato il 11/08/1993 avverso il decreto del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà proposta ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. da Fjerce Pavlin a mezzo del difensore, atteso che la stessa non risultava corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio;

Rilevato che con il ricorso per Cassazione l'interessato deduce, rispetto alla inammissibilità dell'affidamento in prova, la violazione degli artt. 161, comma 1, 178, lett. c, e 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., osservando come risulti evidente dall'intestazione dell'istanza e dalla produzione del certificato di residenza, la volontà del condannato ("tacita ed indiretta") di modificare il luogo di elezione di domicilio rispetto a quello del procedimento penale; Considerato che la richiesta di misura alternativa, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto e che tale obbligo non può essere assolto attraverso il "recupero" di indicazioni equipollenti pur desumibili dagli atti processuali (quali le mere indicazioni circa il domicilio o la residenza dell'istante) (v.

Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720). Rilevato, quindi, che il ricorso è manifestamente infondato, posto che dagli atti allegati, così come dalle stesse prospettazioni difensive, emerge l'assenza di una specifica dichiarazione di domicilio effettuata personalmente dall'interessato; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.