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Ordinanza — n. 12084/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution order due to lack of prescription declaration in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to suspend and annul the execution order. The appellant argued that the first-instance judge failed to declare the crime extinguished by prescription, violating procedural obligations. The Court ruled that execution judges cannot address nullities or prescription issues arising before the final judgment, limiting their role to formal and substantive regularity of the title.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Execution judges are limited to verifying the formal and substantive regularity of the title and cannot declare extinction of the crime by prescription if it occurred before the final judgment.

Parole chiave

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execution order prescription of crime judicial competence procedural defect inadmissible appeal sospensione di pena autorizzazione all’esecuzione condizione sospensiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SS.UU. n. 15498 del 26/11/2020
SS.UU. n. 15498 del 26/11/2020, dep.
Sez. 1, Sentenza n. 46476 del 17/10/2023
Sez. 1, Sentenza n. 46476 del 17/10/2023, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO RAFFAELE nato a NAPOLI il 28/08/1975 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Marino Raffaele intesa ad ottenere la sospensione e l'annullamento dell'ordine di esecuzione (della sentenza n. 8527/2022, con la quale l'Istante veniva condannato alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 44 lett. b), 64-71, 65-72 e 83-95 DPR 380/2001, irrevocabile il 14 dicembre 2022) con contestuale dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna da cui derivava il suddetto ordine.

Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e contestuale vizio di motivazione in ragione della carenza argomentativa per quanto alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in considerazione dell'obbligo, in capo al giudice di primo grado, di declaratoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso non sono consentite in questa sede in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nel provvedimento oggetto di gravame;

Rilevato, vieppiù, che le medesime censure risultano manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Ritenuto, invero, con riferimento al capoverso che precede, che, come già indicato dal Tribunale, in materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, le quali devono essere fatte valere con i mezzi di impugnazione (cfr.

SS.UU. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23 aprile 2021, rv. 280931 -01). Ritenuto, ancor più nel dettaglio, che non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 46476 del 17/10/2023, Rv. 285406 - 01). Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre ad essere generiche, denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell