Cassation Court dismisses appeal against prison permission denial due to lack of imminent life danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of a prison permission for grave reasons. The petitioner argued for family visitation, but the court found no imminent life danger for his mother and emphasized that such permissions are exceptional benefits, not treatment tools. Consequently, the decision was affirmed based on established jurisprudence requiring particular gravity and direct impact on the detainee's human situation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30, comma 1 e 2, Legge 354/1975; Art. 30, Ord. pen.: The permission for grave reasons is an exceptional benefit requiring imminent life danger or exceptional family events of particular gravity, not merely to maintain family relations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO NELLO nato a LAURO il 17/08/1957 avverso l'ordinanza del 11/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo del ricorso, riguardante la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al rigetto del reclamo di Bruno Nello, il quale aveva chiesto la concessione di un permesso per gravi motivi, ai sensi dell'art.30 Ord. pen., è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che tale mancato riconoscimento è stato spiegato dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, dando rilievo alla insussistenza di una condizione di imminente pericolo di vita della madre del detenuto;
Rilevato, al riguardo, che in tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400);
Considerato che l'ordinanza impugnata ha escluso in punto di fatto la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 30 della legge n. 354 del 1975 ("imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente", ai sensi del comma primo, ovvero eccezionali "eventi familiari di particolare gravità", ai sensi del comma secondo). Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, della suddetta legge, devono sussistere i tre requisiti, della eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (secondo gli insegnamenti di Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, P.M. in proc.
Di Costanzo, Rv. 261274, in cui la Corte, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva concesso il permesso di cui all'art. 30, comma secondo, ord. pen., in ragione della necessità del detenuto di recarsi a trovare la madre gravemente ammalata); Rilevato che a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi come visto conformi al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, nel ricorso non sono proposti argomenti idonei a superarle;Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom