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Ordinanza — n. 12079/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding firearm seizure, ruling confiscation mandatory even after crime extinction via surrender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12079/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to return seized firearms to the State Artillery. The appellant argued for the release of weapons following a declaration of crime extinction through surrender, but the court found confiscation mandatory under Article 6 of Law No. 152 of 1975. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 6 of Law No. 152 of 1975; Art. 697 of the Penal Code; When a crime involving firearms is extinguished via surrender, confiscation remains mandatory and the seized arms must be returned to the State Artillery, excluding only cases of acquittal or ownership by a stranger to the offense.

Parole chiave

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firearm confiscation crime extinction surrender mandatory confiscation State Artillery return inadmissible appeal procedural costs Law 152 1975 sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of Law No. 152 of 1975
Considerato, inoltre, che il Tribunale ha correttamente disposto la devoluzione di quanto in sequestro alla competente Artiglieria di Stato poiché la confisca prevista dall'art. 6, I.
Art. 697 of the Penal Code
Art. 159 of the Penal Code
23 del 2020 per la pandemia da Sars- Covid-19 e sia del termine di un anno e sei mesi stabilito dall'art. 159, commi secondo e terzo, cod.
Law No. 103 of 2017
Law No. 3 of 2019
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
267458 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Law No. 18 of 2020
Law No. 23 of 2020
art. 159 cod. pen
Il testo di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 159 cod. pen.
art. 544 cod. proc. pen
- in vigore nel periodo dal 3 agosto 2017 sino al 31 dicembre 2019 e, quindi, riguardante i reati commessi in questo lasso temporale (fra cui quello di cui si tratta in questa sede) - prevede, fra l'altro (per quanto di interesse), che il corso della prescrizione rimane sospeso dal termine previsto dall'art. 544 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORILLO LUCIO nato a FRASSO TELESINO il 30/04/1960 avverso la sentenza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; ,.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso di Lucio brillo è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il reato di cui all'art.697 cod. pen. (accertato il giorno 13 agosto 2018) non si era prescritto prima della sentenza impugnata (pronunciata il giorno 7 giugno 2023) dovendosi tenere conto, a tal fine, sia della sospensione della prescrizione per il periodo dal 31 marzo 2021 al 10 novembre 2021 (pari a mesi 7 e giorni 10) a causa dell'astensione degli avvocati del Foro di Benevento, sia di quella dal 9 marzo 2020 all'H maggio 2020 ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 e dell'art. 36 d.l. n. 23 del 2020 per la pandemia da Sars- Covid-19 e sia del termine di un anno e sei mesi stabilito dall'art. 159, commi secondo e terzo, cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, art. 11, comma 1, lett. b), entrata in vigore il 3 agosto 2017;

Ritenuto, infatti, che il termine di prescrizione deve essere assoggettato anche alla proroga stabilita dal citato art. 159, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, art. 11, comma 1, lett. b), entrata in vigore il 3 agosto 2017. Il relativo testo è stato poi a sua volta sostituito dalla legge n. 3 del 2019, entrata in vigore dall' 1 gennaio 2020. . Il testo di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 159 cod. pen. - in vigore nel periodo dal 3 agosto 2017 sino al 31 dicembre 2019 e, quindi, riguardante i reati commessi in questo lasso temporale (fra cui quello di cui si tratta in questa sede) - prevede, fra l'altro (per quanto di interesse), che il corso della prescrizione rimane sospeso dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo del giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi;

Considerato, inoltre, che il Tribunale ha correttamente disposto la devoluzione di quanto in sequestro alla competente Artiglieria di Stato poiché la confisca prevista dall'art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, Sentenza n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,