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Ordinanza — n. 12077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered on the special register. The convicted applicant, Giancarlo Maria Lucio Giugno, personally submitted the request for alternative detention measures without legal representation. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates such signatures under penalty of inadmissibility, leading to a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Appeals filed without a signature by a registered defense attorney are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility special register defense attorney criminal procedure signature requirement Cassation appeal legal representation allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGNO GIANCARLO MARIA LUCIO nato a NISCEMI il 01/01/1959 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze proposte da Giancarlo Maria Lucio Giugno di ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare e di accertamento della inesigibilità della collaborazione; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato;

Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il