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Ordinanza — n. 12075/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal merit in detention regime extension review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12075/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Armocida's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Armocida challenged the Tribunal of Surveillance's decision regarding the extension of his differentiated detention regime, arguing against the court's assessment of his continued danger to society. The court rejected these claims, ruling that the lower tribunal had properly weighed all factual elements to confirm Armocida's role as a key figure in the 'Ndrangheta and his functional connection to public safety concerns.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis, comma 2-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 41-bis, Ord. pen.; Appeals against detention regime extensions are inadmissible if they fail to provide a reasoned legal challenge to the substantive assessment of the convict's dangerousness and social risk factors.

Parole chiave

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detention regime extension differentiated detention mafia organization danger inadmissible appeal procedural review standard social risk assessment Cassazione dismissal riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis, comma 2-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354
Ritenuto che il ricorso di Giuseppe Armocida non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
Art. 41-bis, Ord. pen.
Ritenuto che il ricorso di Giuseppe Armocida non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
l. 94 del 2009

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 09/10/2018
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMOCIDA GIUSEPPE nato a LOCRI il 06/02/1959 avverso l'ordinanza del 20/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso di Giuseppe Armocida non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, Sentenza n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 - 01);

Rilevato, in particolare, che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità dell'odierno ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata tenuto conto che egli è considerato elemento di spicco della cosa di 'ndrangheta che fa capo a Francesco Cataldo operante in Locri, Merici, Gerace, Bovalino e territori limitrofi e che il compito dell'odierno ricorrente (e del fratello Nicola) era - in quanto titolare di una ditta di costruzioni - quello di reinvestire le risorse economiche illegali del sodalizio mafioso nelle opere edilizie pubbliche e private nel territorio di appartenenza, costituendo una sorta di monopolio a scapito delle regole di mercato, della concorrenza e delle procedure di appalto, con la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del • percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v.

Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro