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Ordinanza — n. 12074/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requests merits review outside jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12074/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gheorghe Solonaru inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected his request for a probationary sentence based on his criminal history, pending cases, police reports, and his escape from home detention. The appellant argued for a different assessment of these merits, but the Court ruled that such substantive evaluation is outside the scope of a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be limited to questions of law and procedural vices; requests for a new assessment of factual merits or alternative sentencing options are manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal probationary sentence merits review jurisdictional limits criminal history controllo della commisurazione della pena chiusura dell'istruzione penale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLONARU GHEORGHE ( CUI 035AX93 ) nato il 01/05/1982 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Gheorghe Solonaru sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha respinto la domanda di affidamento in prova ritenendo di non potere formulare una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato alla luce dei suoi numerosi precedenti penali, delle pendenze risultanti a suo carico, del tenore delle informazioni inviate dalle forze di polizia e tenuto conto della evasione da lui commessa nel corso degli arresti domiciliari, elementi complessivamente valutati come la conferma della sua inaffidabilità e della sua persistente pericolosità sociale;

Rilevato che il condannato, rispetto a tale logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 mar