Italian court dismisses appeal regarding extended detention regime due to lack of legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Fricano's appeal inadmissible, ruling it failed the preliminary admissibility test. Fricano, a member of the Resuttana mafia family, challenged the Tribunal of Surveillance's decision to extend his differentiated detention regime based on his continued dangerousness and links to organized crime. The court held that the lower tribunal correctly performed a substantive merit assessment regarding his capacity to maintain criminal contacts, rendering the appeal's factual arguments legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis, comma 2-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.; Appeals against detention regime extensions must undergo a substantive merit assessment of dangerousness and criminal contacts, and are inadmissible if they merely contest factual premises without legal merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRICANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/06/1967 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso di Giuseppe Fricano non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1 - , Sentenza n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 - 01);
Rilevato, in particolare, che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità dell'odierno ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che egli è considerato componente della famiglia mafiosa di Resuttana di Cosa Nostra, della quale è stato anche per un periodo il reggente occupandosi, tra l'altro, del fabbisogno economico della stessa, mediante la gestione della cassa del mandamento provvedendo personalmente, o a mezzo dei sodali, al mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti ed al pagamento dei relativi stipendi) e la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,