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Ordinanza — n. 12067/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on aggravated theft, ruling appeal inadmissible for requesting alternative legal interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12067/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sedicina Lucia inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The lower court rejected her request to treat two theft convictions as a continuous crime, finding the acts reflected a lifestyle rather than a unified criminal plan. The supreme court upheld this decision, stating the appeal improperly demanded a reading of the law not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when it solicits a different and alternative interpretation of the law that is not permitted in this instance.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissible appeal continuous crime aggravated theft alternative legal reading reato continuato continuazione dell'esecuzione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDICINA LUCIA nato a BARI il 18/05/1971 avverso l'ordinanza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Sedicina Lucia di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra due diverse sentenze di condanna per i reati di furto aggravato rilevando che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto violato non fossero sufficienti alla concessione del beneficio de quo, e che, al contrario, le condotte, determinate da circostanze - evidentemente - occasionali, evidenzierebbero solo lo stile di vita della condannata e non l'esistenza di una preordinazione unitaria e originaria;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto le violazioni sarebbero omogenee, anche per modalità e ci sarebbe contestualità temporale. Rilevato che il provvedimento impugnato, con il riferimento alla mancanza di elementi significativi circa l'esistenza di un medesimo disegno criminoso non ravvisabile nella sola omogeneità delle violazioni, che sono, piuttosto, significative di uno stile di vita teso a porre in essere comportamenti contrari alla legge, risulta adeguatamente motivato e conforme ai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così