Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12064/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12064/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12064/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGARZONE SAVERIO LUCA nato a BELLANO il 18/11/1978 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Saverio Luca Bongarzone sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha disposto la revoca dell'affidamento in prova (a suo tempo concesso all'odierno ricorrente) in considerazione di quanto segnalato dai Carabinieri di Faloppio rispetto alle minacce e le continue richieste di denaro da parte dell'affidato nei confronti della madre e del di lei convivente, ritenendo tali gravi comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12064/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Saverio Luca Bongarzone sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha disposto la revoca dell'affidamento in prova (a suo tempo concesso all'odierno ricorrente) in considerazione di quanto segnalato dai Carabinieri di Faloppio rispetto alle minacce e le continue richieste di denaro da parte dell'affidato nei confronti della madre e del di lei convivente, ritenendo tali gravi comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo domanda di revisione dell'asilo motivo d'espulsione impugnazione della cancellazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGARZONE SAVERIO LUCA nato a BELLANO il 18/11/1978 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Saverio Luca Bongarzone sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Milano, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha disposto la revoca dell'affidamento in prova (a suo tempo concesso all'odierno ricorrente) in considerazione di quanto segnalato dai Carabinieri di Faloppio rispetto alle minacce e le continue richieste di denaro da parte dell'affidato nei confronti della madre e del di lei convivente, ritenendo tali gravi comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa;

Ritenuto che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1 - , Sentenza n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01); Rilevato pertanto che il condannato, rispetto a tale logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per revocare il beneficio;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7