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Ordinanza — n. 12063/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12063/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINIELLO GABRIELE nato a NAPOLI il 02/01/1997 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt.599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di MARINIELLO GABRIELE;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12063/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è pertanto consentita alcuna ulteriore censura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento ritiro della domanda di revisione diritto di ottenere una decisione censure procedurali ritiro della querela penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto e che anche la questione relativa alla omessa motivazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINIELLO GABRIELE nato a NAPOLI il 02/01/1997 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt.599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di MARINIELLO GABRIELE;

Rilevato che nel ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata esplicitazione dell'iter logico-giuridico seguito dal decidente al fine di pervenire al proprio convincimento e, dunque, al provvedimento oggetto di gravame; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati;

Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto e che anche la questione relativa alla omessa motivazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853);

Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è pertanto consentita alcuna ulteriore censura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d