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Ordinanza — n. 12062/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12062/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLA ADRIANA nato a SAN SEVERO il 18/02/1964 avverso l'ordinanza del 13/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato l'ordinanza opposta che aveva respinto l' istanza di affidamento in prova (con la contemporanea ammissione della condannata alla detenzione domiciliare), in ragione della inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai precedenti penali, dalle pendenze risultanti a carico di Adriana Nardella e dalla assenza di una attività lavorativa o comunque risocializzante;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12062/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato l'ordinanza opposta che aveva respinto l' istanza di affidamento in prova (con la contemporanea ammissione della condannata alla detenzione domiciliare), in ragione della inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai precedenti penali, dalle pendenze risultanti a carico di Adriana Nardella e dalla assenza di una attività lavorativa o comunque risocializzante;

Parole chiave

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adozione di interdetti dipendenza dall'assistenza sociale allontanamento malgrado rischio di persecuzione capacità di subire la carcerazione attitudine all'integrazione soppressione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLA ADRIANA nato a SAN SEVERO il 18/02/1964 avverso l'ordinanza del 13/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato l'ordinanza opposta che aveva respinto l' istanza di affidamento in prova (con la contemporanea ammissione della condannata alla detenzione domiciliare), in ragione della inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai precedenti penali, dalle pendenze risultanti a carico di Adriana Nardella e dalla assenza di una attività lavorativa o comunque risocializzante;

Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, la ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano che - anche sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la misura alternativa di cui all'art.47 Ord. pen.; Considerato, quindi, che la ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 mar