Italian court dismisses prisoner appeal due to failure to use mandatory special defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Corodda's appeal against a parole supervision decree inadmissible de plano. The procedural flaw stemmed from the fact that the appeal was not signed by a defense attorney registered in the special register required by the 2017 law. Consequently, the court ordered Corodda to pay the legal costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed by convicted persons must be signed by a special defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible without examination of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORODDA GIOVANNI nato a SIMAXIS il 14/10/1977 avverso il decreto del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI a vbt,- udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da Giovanni Corodda avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 3 ottobre 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. peri.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024