Criminal appeal dismissed for inadmissibility; claim of attempted theft rejected due to possession and lack of departure from scene.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Corrias Gianluca inadmissible, rejecting his challenge to the conviction for aggravated theft in a dwelling. The appellant argued the crime was attempted rather than consummated, but the court found this argument fundamentally flawed based on established case law. The decision rests on the principle that possessing the stolen goods without leaving the scene constitutes consummated theft, regardless of immediate police intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627 c.p.; Art. 63 c.p.: Possession of stolen goods without departure from the scene constitutes consummated theft, not attempted theft, even if the perpetrator is forced to flee immediately by the victim or police.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRIAS GIANLUCA nato a ORGOSOLO il 26/01/1976 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1.Rilevato che Corrias Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che confermava la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente denunzia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza in ordine alla qualificazione del fatto come furto consumato e non come fattispecie tentata è manifestamente infondato in quanto basato sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Giova infatti rammentare che, ai sensi di un orientamento ormai da lungo tempo pacifico, risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere anche solo momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia (Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo ed altri, Rv. 194483-01). 3.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbra